Permesso G UE/AELS (per frontalieri)
I frontalieri UE/AELS sono i cittadini dell’UE/AELS che soggiornano sul territorio di uno Stato dell’UE/AELS e lavorano in Svizzera (esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente con sede dell’impresa in Svizzera), tornando al luogo del proprio domicilio all’estero di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.
I frontalieri UE/AELS beneficiano della mobilità geografica e professionale sull’intero territorio svizzero. Le zone di frontiera sono state abolite. Questi frontalieri possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera e abitare in qualsiasi regione dell’UE/AELS. Il permesso per frontalieri UE/AELS è valevole cinque anni purché sussista un contratto di lavoro di durata indeterminata o superiore a un anno. Se il contratto è stipulato per meno di un anno, la durata di validità del permesso corrisponde a quella del contratto. Le attività lucrative della durata massima di tre mesi per anno civile non soggiacciono a permesso ma alla sola procedura di notifica in linea.
Documentazione
Cittadine e cittadini UE/AELS: vivere e lavorare in Svizzera
(Citazione: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_g_eu_efta.html )
Che cosa bisogna fare per un lavoro di breve durata?
Non avete bisogno di un permesso di soggiorno se siete assunti da un datore di lavoro in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa della durata massima di tre mesi o 90 giorni per anno civile.
Il vostro datore di lavoro è invece tenuto a notificare l’attività lucrativa mediante la procedura di notifica elettronica al più tardi il giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa.
Che cosa bisogna fare per un lavoro superiore a tre mesi?
Dovete richiedere un permesso di soggiorno presso il vostro Comune di domicilio in Svizzera prima dell’inizio dell’attività.
A tale scopo, dovete presentare i seguenti documenti:
- una carta d’identità o un passaporto valido e
- una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro (p. es. un contratto di lavoro).
Il permesso di soggiorno è valido su tutto il territorio svizzero e autorizza a cambiare lavoro e datore di lavoro. La sua validità dipende dalla durata dell’impiego.
Lavorare in Svizzera come straniero (link: ch.ch)
Cittadine/i UE/AELS
Grazie agli accordi sulla libera circolazione delle persone, chi arriva dall’UE o dall’AELS (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) ha il diritto di entrare, vivere e lavorare in Svizzera. Se è alla ricerca di un impiego, può restarvi tre mesi. Se chiede un permesso per dimoranti temporanei (permesso L UE/AELS), può restare tre mesi in più, quindi in totale sei. Per ottenerlo, bisogna dimostrare di avere avere abbastanza soldi per mantenersi.
Cittadine e cittadini UE/AELS possono lavorare fino a tre mesi in Svizzera senza particolari formalità, ma se l’impiego supera questa durata devono inoltrare la richiesta di un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) al Comune in cui risiedono, prima dell’entrata in servizio.
Chi invece vuole intraprendere un’attività indipendente in Svizzera, deve notificarlo entro 14 giorni al Comune in cui risiede e richiedere un permesso di soggiorno.
Il numero di permessi rilasciati a persone in provenienza dall’UE o dall’AELS è illimitato.
Permessi di lavoro (link: swissinfo.ch)